Pubblicato il decreto sulle categorie fragili

È stato pubblicato il decreto che individua le patologie che danno diritto ad essere riconosciuti come lavoratori fragili e quindi al lavoro agile come modalità prevalente fino al 28 febbraio.
In sintesi, sono principalmente due le osservazioni che possiamo fare:

    • da un lato ci sembra positivo che il compito di rilasciare questa certificazione sia affidato al medico di base, che ha, o almeno dovrebbe avere , una visione complessiva della salute del lavoratore, e non al medico aziendale;
    • dall’altro l’elenco delle patologie ci sembra un po’ restrittivo.

A seguire pubblichiamo l’elenco delle patologie individuate.

a) indipendentemente dallo stato vaccinale

a.1) pazienti con marcata compromissione della risposta immunitaria:

— trapianto di organo solido in terapia immunosoppressiva;
— trapianto di cellule staminali ematopoietiche (entro 2 anni dal trapianto o in terapia
immunosoppressiva per malattia del trapianto contro l’ospite cronica);
— attesa di trapianto d’organo;
— terapie a base di cellule T esprimenti un Recettore Chimerico Antigenico (cellule CART);
— patologia oncologica o onco-ematologica in trattamento con farmaci immunosoppressivi,
mielosoppressivi o a meno di 6 mesi dalla sospensione delle cure;
— immunodeficienze primitive (es. sindrome di DiGeorge, sindrome di Wiskott-Aldrich,
immunodeficienza comune variabile etc.);
— immunodeficienze secondarie a trattamento farmacologico (es: terapia corticosteroidea ad
alto dosaggio protratta nel tempo, farmaci immunosoppressori, farmaci biologici con
rilevante impatto sulla funzionalità del sistema immunitario etc.);
— dialisi e insufficienza renale cronica grave;
— pregressa splenectomia;
— sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) con conta dei linfociti T CD4+ < 200 cellule/μl o sulla base di giudizio clinico.

a.2) pazienti che presentino 3 o più delle seguenti condizioni patologiche:

— cardiopatia ischemica;
— fibrillazione atriale;
— scompenso cardiaco;
— ictus;
— diabete mellito;
— bronco-pneumopatia ostruttiva cronica;
— epatite cronica;
— obesità.

b) la contemporanea presenza di esenzione alla vaccinazione per motivi sanitari e almeno una delle seguenti condizioni:

— età >60 anni;
— condizioni di cui all’Allegato 2 della Circolare della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute n. 45886 dell’8 ottobre 2021 citata in premessa.

Le patologie indicate dall’allegato 2 della Circolare della Direzione generale sono:

Aree di patologia/condizioneDefinizione della condizione
Malattie respiratorieFibrosi polmonare idiopatica; Malattie respiratorie che necessitino di ossigenoterapia
Malattie cardiocircolatorieScompenso cardiaco in classe avanzata (III – IV NYHA); Pazienti post-shock cardiogeno
Malattie neurologicheSclerosi laterale amiotrofica e altre malattie del motoneurone; Sclerosi multipla; Distrofia muscolare; Paralisi cerebrali infantili; Miastenia gravis; Patologie neurologiche disimmuni
Diabete / altre endocrinopatie severeDiabete di tipo 1; Diabete di tipo 2 in terapia con almeno 2 farmaci per il diabete o con complicanze; Morbo di Addison; Panipopituitarismo.
Malattie epaticheCirrosi epatica
Malattie cerebrovascolariEvento ischemico-emorragico cerebrale con compromissione dell’autonomia neurologica e cognitiva; Stroke nel 2020-21; Stroke antecedente al 2020 con ranking ≥ 3.
EmoglobinopatieTalassemia major; Anemia a cellule falciformi; Altre anemie gravi.
AltroFibrosi cistica; Sindrome di Down; Grave obesità (BMI >35)
Disabilità (fisica, sensoriale, intellettiva e psichica)Disabili gravi ai sensi della legge 104/1992 art. 3 comma 3

Per ulteriori informazioni, vista la complessità  della materia, consigliamo di rivolgersi  al proprio medico  di base, al quale è  affidato il compito di rilasciare la certificazione prevista dal decreto. 

Pubblichiamo qui di seguito il decreto e la circolare della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute n. 45886 dell’8 ottobre 2021

Decreto categorie fragili:

Circolare della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute n. 45886 dell’8 ottobre 2021 con il succitato allegato 2:

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