È stato pubblicato il decreto che individua le patologie che danno diritto ad essere riconosciuti come lavoratori fragili e quindi al lavoro agile come modalità prevalente fino al 28 febbraio.
In sintesi, sono principalmente due le osservazioni che possiamo fare:
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- da un lato ci sembra positivo che il compito di rilasciare questa certificazione sia affidato al medico di base, che ha, o almeno dovrebbe avere , una visione complessiva della salute del lavoratore, e non al medico aziendale;
- dall’altro l’elenco delle patologie ci sembra un po’ restrittivo.
A seguire pubblichiamo l’elenco delle patologie individuate.
a) indipendentemente dallo stato vaccinale
a.1) pazienti con marcata compromissione della risposta immunitaria:
— trapianto di organo solido in terapia immunosoppressiva;
— trapianto di cellule staminali ematopoietiche (entro 2 anni dal trapianto o in terapia
immunosoppressiva per malattia del trapianto contro l’ospite cronica);
— attesa di trapianto d’organo;
— terapie a base di cellule T esprimenti un Recettore Chimerico Antigenico (cellule CART);
— patologia oncologica o onco-ematologica in trattamento con farmaci immunosoppressivi,
mielosoppressivi o a meno di 6 mesi dalla sospensione delle cure;
— immunodeficienze primitive (es. sindrome di DiGeorge, sindrome di Wiskott-Aldrich,
immunodeficienza comune variabile etc.);
— immunodeficienze secondarie a trattamento farmacologico (es: terapia corticosteroidea ad
alto dosaggio protratta nel tempo, farmaci immunosoppressori, farmaci biologici con
rilevante impatto sulla funzionalità del sistema immunitario etc.);
— dialisi e insufficienza renale cronica grave;
— pregressa splenectomia;
— sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) con conta dei linfociti T CD4+ < 200 cellule/μl o sulla base di giudizio clinico.
a.2) pazienti che presentino 3 o più delle seguenti condizioni patologiche:
— cardiopatia ischemica;
— fibrillazione atriale;
— scompenso cardiaco;
— ictus;
— diabete mellito;
— bronco-pneumopatia ostruttiva cronica;
— epatite cronica;
— obesità.
b) la contemporanea presenza di esenzione alla vaccinazione per motivi sanitari e almeno una delle seguenti condizioni:
— età >60 anni;
— condizioni di cui all’Allegato 2 della Circolare della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute n. 45886 dell’8 ottobre 2021 citata in premessa.
Le patologie indicate dall’allegato 2 della Circolare della Direzione generale sono:
Aree di patologia/condizione | Definizione della condizione |
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Malattie respiratorie | Fibrosi polmonare idiopatica; Malattie respiratorie che necessitino di ossigenoterapia |
Malattie cardiocircolatorie | Scompenso cardiaco in classe avanzata (III – IV NYHA); Pazienti post-shock cardiogeno |
Malattie neurologiche | Sclerosi laterale amiotrofica e altre malattie del motoneurone; Sclerosi multipla; Distrofia muscolare; Paralisi cerebrali infantili; Miastenia gravis; Patologie neurologiche disimmuni |
Diabete / altre endocrinopatie severe | Diabete di tipo 1; Diabete di tipo 2 in terapia con almeno 2 farmaci per il diabete o con complicanze; Morbo di Addison; Panipopituitarismo. |
Malattie epatiche | Cirrosi epatica |
Malattie cerebrovascolari | Evento ischemico-emorragico cerebrale con compromissione dell’autonomia neurologica e cognitiva; Stroke nel 2020-21; Stroke antecedente al 2020 con ranking ≥ 3. |
Emoglobinopatie | Talassemia major; Anemia a cellule falciformi; Altre anemie gravi. |
Altro | Fibrosi cistica; Sindrome di Down; Grave obesità (BMI >35) |
Disabilità (fisica, sensoriale, intellettiva e psichica) | Disabili gravi ai sensi della legge 104/1992 art. 3 comma 3 |
Per ulteriori informazioni, vista la complessità della materia, consigliamo di rivolgersi al proprio medico di base, al quale è affidato il compito di rilasciare la certificazione prevista dal decreto.
Pubblichiamo qui di seguito il decreto e la circolare della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute n. 45886 dell’8 ottobre 2021
Decreto categorie fragili:
Circolare della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute n. 45886 dell’8 ottobre 2021 con il succitato allegato 2: