Con sentenza n. 27913 del 4 dicembre 2020, la Cassazione ritiene ingiustificato il diniego del datore di lavoro all’uso della formula agile quando richiesto dal lavoratore e quando le esigenze lavorative lo permettono.
Gli Ermellini hanno stabilito che garantire l’accesso a questa modalità, quando necessario e qualora la prestazione lavorativa lo consenta, per il datore di lavoro è uno degli obblighi previsti a tutela della salute in ambiente lavorativo, anche solo emotiva.
La sentenza si riferisce al caso di un dipendente che ha chiesto il risarcimento del danno nei confronti del proprio datore di lavoro; in quanto non gli aveva accordato lo smart working, seppur conscio del disagio che gli causava il lavoro a causa delle condotte vessatorie dei colleghi.
Il testo della sentenza: